(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35/1995 1. L'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalita' e soggetti). - 1. La regione Lombardia, nel quadro delle finalita' di cui all'art. 3 del proprio Statuto, promuove e coordina lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, mediante interventi intesi: a) alla partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonche' di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonche' privati, aventi lo scopo di erogare servizi culturali in forma sistematica ed integrata con quelli gia' operanti, ovvero all'adeguamento dei patrimoni di dotazione delle istituzioni culturali cui la regione partecipa in qualita' di socio o in altra forma prevista dagli statuti; b) alla costituzione, realizzazione ed integrazione di tali sistemi anche mediante attrezzature e risorse strumentali, concedendo contributi in favore: 1) delle nuove istituzioni culturali di cui alla lett. a); 2) di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonche' di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonche' privati. 2. La regione sviluppa, anche mediante attrezzature e risorse strumentali ad elevata tecnologia, i servizi da essa direttamente erogati e li integra con quelli distribuiti dalle istituzioni culturali operanti nel territorio regionale, acquisisce, restaura e ristruttura beni culturali immobili e beni culturali mobili di elevato valore storico ed artistico, anche contemporaneo.".